Art. 2 · Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288

In vigore dal 31 ott 2022
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così rettificato: (1) all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);»; (2) all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);».
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