Art. 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288
In vigore dal 31 ott 2022
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288
Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così rettificato:
(1)
all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);»;
(2)
all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);».
Storico versioni
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