Art. 5 · Definizione di aree delimitate

Art. 5

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 28 ott 2022
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da: a) una zona comprendente le piante infestate e tutte le piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»); b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata. 2.   La delimitazione delle aree delimitate è basata su principi scientifici, sulla biologia dell’organismo nocivo specificato, sul livello di infestazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato. 3.   Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’ e nei casi in cui l’autorità competente conclude che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti, l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km. 4.   Ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui all’, la zona cuscinetto ha un’ampiezza di almeno 4 km. L’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti. 5.   Qualora nella zona cuscinetto di un’area delimitata per il contenimento sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
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