Art. 14
Conformità
In vigore dal 28 ott 2022
Conformità
Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggere i loro territori dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2095:oj#art-14