Art. 12
Piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato
In vigore dal 28 ott 2022
Piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato
1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», uno dei seguenti elementi:
a)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e ubicato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e sulla base delle indagini ufficiali;
b)
le piante sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:
i)
indenne dall’organismo nocivo specificato ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
ii)
registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
iii)
sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti, durante le quali non è stata constatata alcuna traccia; e
iv)
dove le piante sono state coltivate in un sito:
—
dotato di protezione fisica per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato, o
—
in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 1 km sottoposta annualmente a indagini ufficiali per rilevare la presenza o tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti; e
v)
in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le partite di piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto, anche tramite un campionamento distruttivo mirato; o
c)
le piante sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano le prescrizioni seguenti:
i)
al momento dell’esportazione il diametro delle marze innestate non misurava più di 1 cm nel punto più spesso: e
ii)
le piante innestate sono state sottoposte a ispezione conformemente alla lettera b), punto iii).
Il nome della zona indenne da organismi nocivi di cui al primo comma, lettera a), è indicato alla rubrica «Luogo d’origine».
Le indagini di cui al primo comma, lettera a), si sono basate sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati hanno permesso di rilevare un basso tasso di presenza di piante infestate con un sufficiente livello di confidenza.
Le indagini di cui al primo comma, lettera b), punto iv), secondo trattino, si sono basate sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati hanno permesso di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Nel caso in cui siano state riscontrate tracce dell’organismo nocivo specificato, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire l’indennità dall’organismo nocivo nella zona cuscinetto.
Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione di cui al primo comma, lettera b), punto v), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %.
2. Le piante specificate introdotte nel territorio dell’Unione conformemente al paragrafo 1 sono ispezionate al punto d’entrata o ai punti di controllo autorizzati.
I metodi di ispezione applicati mirano al rilevamento di eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto, e comprendono un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31 (10).
3. Il campionamento distruttivo mirato di cui al presente articolo è effettuato al livello definito nella tabella di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2095:oj#art-12