Art. 11 · Piante originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato

Art. 11

Piante originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 28 ott 2022
Piante originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato Le piante specificate originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato non è presente nel paese; e b) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l’organismo nocivo specificato non è presente nel rispettivo paese terzo.
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