Art. 9 · Formati per la trasmissione delle informazioni

Art. 9

Formati per la trasmissione delle informazioni

In vigore dal 28 ott 2022
Formati per la trasmissione delle informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati che rispettano le caratteristiche delle variabili di cui all’allegato II in formato elettronico, in conformità all’ del regolamento (UE) 2019/1700 e all’allegato V di tale regolamento. I consumi in termini monetari sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP; le spese per autoconsumo e per consumi transfrontalieri sono trasmesse a livello di 2 cifre della classificazione COICOP; 2.   Gli Stati membri trasmettono i dati pre-controllati alla Commissione (Eurostat) sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati, utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici definiti dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
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