Art. 8 · Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati

Art. 8

Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati

In vigore dal 28 ott 2022
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati 1.   I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione secondo necessità. 2.   Qualora la non risposta al reddito netto annuo totale proveniente da tutte le fonti, comprese le componenti non monetarie a livello di famiglia o di persona, comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di ponderazione o imputazione statistica. 3.   Qualora la non risposta per le variabili del reddito a livello di componente, compresi i redditi in natura da attività di lavoro autonomo a livello di famiglia o di persona, comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di imputazione statistica. 4.   Per stimare gli affitti figurativi si utilizzano due metodi, a seconda delle dimensioni e della struttura del mercato nazionale degli alloggi destinati alla locazione: il metodo di stratificazione o il metodo di autovalutazione. Si preferisce il metodo di stratificazione basato sugli affitti effettivi (per estrapolazione diretta o mediante regressione econometrica). In mancanza di un mercato della locazione sufficientemente ampio, si utilizza il metodo di autovalutazione. 5.   La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto. 6.   I metodi che tengono conto della struttura di correlazione (o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili) sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
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