Art. 10 · Relazioni sulla qualità

Art. 10

Relazioni sulla qualità

In vigore dal 28 ott 2022
Relazioni sulla qualità 1.   Oltre ai requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1700 e al regolamento (UE) 2019/2180 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità (11), le relazioni sulla qualità elaborate dagli Stati membri soddisfano i requisiti di cui all’allegato III del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperare i dati per via elettronica.
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