Art. 3 · Disposizioni relative alle interfacce uniche marittime nazionali

Art. 3

Disposizioni relative alle interfacce uniche marittime nazionali

In vigore dal 28 ott 2022
Disposizioni relative alle interfacce uniche marittime nazionali Le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/1239 figurano nell’allegato II del presente regolamento. La struttura armonizzata per il sito internet di sostegno di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/1239 figura nell’allegato III del presente regolamento. Il formato uniforme per gli indirizzi internet di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/1239 figura nell’allegato IV del presente regolamento.
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