Art. 7
Invio di informazioni pertinenti alle autorità competenti per le reti e i sistemi informativi (NIS)
In vigore dal 27 ott 2022
Invio di informazioni pertinenti alle autorità competenti per le reti e i sistemi informativi (NIS)
Le autorità competenti a norma del presente regolamento comunicano, senza indebito ritardo, al punto di contatto unico designato a norma dell' della direttiva (UE) 2016/1148 qualsiasi informazione pertinente inserita nelle notifiche presentate a norma dell'allegato II, punto IS.I.OR.230, del presente regolamento e dell'allegato I, punto IS.D.OR.230, del regolamento delegato 2022/1645 dagli operatori di servizi essenziali di cui all' della direttiva (UE) 2016/1148.
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