Art. 4
Requisiti per le organizzazioni (imprese) e le autorità competenti
In vigore dal 27 ott 2022
Requisiti per le organizzazioni (imprese) e le autorità competenti
1. Le organizzazioni (imprese) di cui all', paragrafo 1, rispettano i requisiti dell'allegato II (parte IS.I.OR) del presente regolamento.
2. Le autorità competenti di cui all', paragrafi 2 e 3, rispettano i requisiti dell'allegato I (parte IS.AR) del presente regolamento.
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