Art. 4 · Requisiti per le organizzazioni (imprese) e le autorità competenti

Art. 4

Requisiti per le organizzazioni (imprese) e le autorità competenti

In vigore dal 27 ott 2022
Requisiti per le organizzazioni (imprese) e le autorità competenti 1.   Le organizzazioni (imprese) di cui all', paragrafo 1, rispettano i requisiti dell'allegato II (parte IS.I.OR) del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti di cui all', paragrafi 2 e 3, rispettano i requisiti dell'allegato I (parte IS.AR) del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:203:oj#art-4