Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 ott 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «sicurezza delle informazioni»: la tutela della riservatezza, dell'integrità, dell'autenticità e della disponibilità della rete e dei sistemi informativi; 2) «evento relativo alla sicurezza delle informazioni»: un evento individuato di un sistema, di un servizio o di uno stato di rete che indica una possibile violazione della politica di sicurezza delle informazioni, o un'avaria dei controlli di sicurezza delle informazioni, o una situazione precedentemente sconosciuta che può essere pertinente per la sicurezza delle informazioni; 3) «inconveniente»: ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, definito quale «incidente» all', punto 7, della direttiva (UE) 2016/1148; 4) «rischio per la sicurezza delle informazioni»: il rischio per le operazioni organizzative dell'aviazione civile, i beni, le persone fisiche e altre imprese a causa del potenziale di un evento relativo alla sicurezza delle informazioni. I rischi per la sicurezza delle informazioni sono associati alla possibilità che le minacce sfruttino le vulnerabilità di una risorsa informativa o di un gruppo di risorse informative; 5) «minaccia»: una potenziale violazione della sicurezza delle informazioni che sussiste in presenza di un'entità, una circostanza, un'azione o un evento che potrebbe nuocere; 6) «vulnerabilità»: una falla o una debolezza in un bene o in un sistema, nelle procedure, nella progettazione, nell'attuazione o nelle misure di sicurezza delle informazioni, che potrebbe essere sfruttata e che si traduce in una violazione della politica di sicurezza delle informazioni.
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