Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 ott 2022
1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo) e superi il livello del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo) e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2. 4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
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