Art. 1
In vigore dal 26 ott 2022
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:
—
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici;
—
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);
—
i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico»; e
—
i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, prodotto dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
RPC
Angang Steel Company Limited, Anshan
19,7
C097
Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin
19,7
C098
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
20,5
Tutte le altre società
22,1
C999
Russia
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk
18,7
C099
PAO Severstal, Cherepovets
34
C100
Tutte le altre società
36,1
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale);
b)
non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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