Art. 3
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178
In vigore dal 25 ott 2022
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178
All’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’ dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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