Art. 4 · Proroga, disattivazione e scadenza del periodo di attivazione del quadro di emergenza

Art. 4

Proroga, disattivazione e scadenza del periodo di attivazione del quadro di emergenza

In vigore dal 24 ott 2022
Proroga, disattivazione e scadenza del periodo di attivazione del quadro di emergenza 1.   Al più tardi tre settimane prima della scadenza del periodo di attivazione del quadro di emergenza la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in consultazione con il consiglio per le crisi sanitarie, in cui valuta se tale periodo debba essere prorogato. Nella relazione vengono analizzate in particolare la situazione della sanità pubblica e le conseguenze economiche della crisi di sanità pubblica nell’Unione nel suo complesso e negli Stati membri, nonché l’impatto delle misure precedentemente attivate a norma del presente regolamento. 2.   La Commissione può proporre una proroga al Consiglio specificando quali misure è opportuno prorogare, ove le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1 indichino che è opportuno prorogare il periodo di attivazione del quadro di emergenza. La proroga non supera i sei mesi. Il Consiglio può decidere a più riprese di prorogare il periodo di attivazione del quadro di emergenza ove ciò sia appropriato in funzione della situazione economica, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. 3.   La Commissione può proporre al Consiglio l’adozione di un regolamento per l’attivazione di misure supplementari o la disattivazione delle misure attivate di cui agli articoli da 7 a 13, oltre alle misure già attivate, ove ciò sia appropriato in funzione della situazione economica tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. 4.   Allo scadere del periodo di attivazione del quadro di emergenza, le misure adottate conformemente agli articoli da 7 a 13 cessano di applicarsi. 5.   Le misure di cui agli articoli da 7 a 13 sono automaticamente disattivate in caso di cessazione dell’emergenza di sanità pubblica a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2371.
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