Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 ott 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«monitoraggio»: il monitoraggio quale definito all’, punto 6, del regolamento (UE) 2022/2371;
2)
«emergenza di sanità pubblica»: un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione riconosciuta dalla Commissione conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2371;
3)
«contromisure mediche»: le contromisure mediche ai sensi dell’, punto 10, del regolamento (UE) 2022/2371, compresi i dispositivi di protezione individuale e alle sostanze di origine umana;
4)
«materie prime»: i materiali necessari per produrre le quantità necessarie di contromisure mediche di rilevanza per le crisi;
5)
«dati reali»: i dati relativi allo stato di salute del paziente o alla prestazione di assistenza sanitaria, provenienti da fonti diverse dalle sperimentazioni cliniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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