Art. 12
Misure volte a garantire la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi
In vigore dal 24 ott 2022
Misure volte a garantire la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi
1. In caso di attivazione di questa misura la Commissione, qualora ritenga che vi sia un rischio di carenze di materie prime, materiali di consumo, dispositivi medici e di altro tipo, attrezzature e infrastrutture di rilevanza per le crisi, può attuare, il più rapidamente possibile, d’intesa con gli Stati membri interessati e previa consultazione degli operatori economici interessati, misure specifiche volte a garantire la riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e a utilizzare le scorte esistenti per aumentare la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:
a)
l’agevolazione dell’ampliamento o della riconversione delle capacità produttive esistenti o della creazione di nuove capacità produttive di contromisure mediche di rilevanza per le crisi;
b)
l’agevolazione dell’ampliamento delle capacità esistenti o della creazione di nuove capacità relative alle attività, e l’introduzione di misure che garantiscono flessibilità normativa, volte a sostenere la produzione e l’immissione sul mercato di contromisure mediche di rilevanza per le crisi, nel rispetto delle responsabilità dell’EMA e delle autorità nazionali competenti per i medicinali per quanto riguarda la valutazione dei medicinali e la loro sorveglianza;
c)
l’attuazione di iniziative in materia di appalti, la riserva di scorte e capacità produttive per coordinare gli approcci e l’offerta di forniture, servizi e risorse critici per la produzione di contromisure mediche di rilevanza per le crisi;
d)
l’agevolazione della collaborazione delle imprese pertinenti in uno sforzo congiunto del settore volto a garantire la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi; e
e)
l’agevolazione della concessione di licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale e al know-how concernenti le contromisure mediche di rilevanza per le crisi.
3. La Commissione può fornire tempestivi meccanismi di incentivazione finanziaria necessari a garantire la rapida attuazione delle misure di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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