Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1408/2013
In vigore dal 24 ott 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 1408/2013
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri (*1), ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
(*1) Poiché, in conformità dell’articolo 10 e dell’allegato 5 del protocollo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, qualsiasi riferimento a uno Stato membro nel presente regolamento si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"
2)
all’allegato I, la riga in cui è fissato l’importo cumulativo massimo dell’aiuto «de minimis» per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:
«Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 29 741 417
»;
3)
all’allegato II, la riga in cui è fissato l’importo cumulativo massimo dell’aiuto «de minimis» per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:
«Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 35 689 700
».
Storico versioni
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