Art. 5 · Selezione di un campione statistico casuale

Art. 5

Selezione di un campione statistico casuale

In vigore dal 20 ott 2022
Selezione di un campione statistico casuale 1.   L’autorità di audit seleziona un campione statistico casuale dalla popolazione determinata in conformità degli utilizzando uno dei metodi seguenti: a) approccio MUS convenzionale; b) campionamento casuale semplice («CCS»). 2.   Nel caso in cui utilizzi l’approccio MUS convenzionale, l’autorità di audit seleziona un campione ricorrendo all’approccio PPS. Le unità di basso valore sono selezionate sulla base di un intervallo di selezione calcolato utilizzando le spese di uno strato di valore basso dopo aver determinato uno strato esaustivo di valore elevato. Tutte le unità di valore elevato che sono al di sopra dell’intervallo di selezione sono sottoposte ad audit, fatte salve le eccezioni di cui all’, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma. 3.   Se utilizza il CCS, l’autorità di audit seleziona un campione ricorrendo a una selezione con eguali probabilità con l’uso opzionale di uno strato esaustivo. 4.   Gli allegati I e II stabiliscono i parametri e le formule di campionamento per calcolare le dimensioni del campione per i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nei casi in cui si applica il tetto massimo delle dimensioni del campione di cui al paragrafo 7. Tali formule possono essere utilizzate con approcci diversi di campionamento che comprendono la stratificazione o il campionamento multi-periodo o una combinazione di entrambi. 5.   Il campione è composto da almeno 30 unità e non meno di 3 unità in ciascun strato casuale di un periodo di campionamento. 6.   In caso di campionamento multi-periodo, l’autorità di audit applica uno degli approcci indicati di seguito per ricalcolare le dimensioni del campione al fine di adeguarle ai parametri aggiornati di campionamento: a) ricalcolo standard delle dimensioni del campione; b) ricalcolo globale delle dimensioni del campione. Se l’autorità di audit adotta l’approccio del ricalcolo standard delle dimensioni del campione di cui alla lettera a), le dimensioni del campione del periodo o dei periodi successivi di campionamento sono ricalcolate mantenendo nel contempo le dimensioni del campione dei periodi precedenti di campionamento del periodo contabile. Se l’autorità di audit utilizza l’approccio del ricalcolo globale delle dimensioni del campione di cui alla lettera b), sono ricalcolate sia le dimensioni totali del campione sia le dimensioni del campione per periodo di campionamento. 7.   Per quanto riguarda i programmi valutati nella categoria 1 o 2 di cui alla tabella 2 dell’allegato XI del regolamento (UE) 2021/1060, che non sono soggetti all’applicazione di modalità proporzionate migliorate ai sensi dell’articolo 83 di tale regolamento, l’autorità di audit può fissare il tetto massimo delle dimensioni del campione a 50 unità di campionamento. Nei casi in cui si utilizzi il tetto massimo delle dimensioni del campione di cui al primo comma, esso si applica a un campione per l’intera popolazione che comprende, se del caso, più di un programma e dei periodi di programmazione. Tutte le unità negli strati casuali e solo le unità di valore elevato negli strati esaustivi sono prese in considerazione ai fini del tetto massimo delle dimensioni del campione. Le procedure di campionamento multi-periodo possono essere applicate in presenza di un tetto massimo delle dimensioni del campione. In caso di previsioni sottostimate delle dimensioni della popolazione o delle spese per il secondo periodo di campionamento o per quelli successivi, l’autorità di audit adotta una delle misure seguenti: a) aumento delle dimensioni del campione per tenere conto dei valori sottostimati delle previsioni; b) calcolo delle dimensioni del campione in conformità delle formule riportate nell’allegato II.
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