Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 20 ott 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento delegato reca le disposizioni che integrano l’articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060 stabilendo, per gli audit delle operazioni, metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione. 2.   Il presente regolamento delegato stabilisce le metodologie di campionamento statistiche e non statistiche pronte all’uso che le autorità di audit devono utilizzare per l’audit delle operazioni del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI). 3.   Il presente regolamento delegato non si applica: a) alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+; b) alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI; c) ai programmi Interreg soggetti a campioni comuni a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1059.
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