Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 20 ott 2022
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento delegato reca le disposizioni che integrano l’articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060 stabilendo, per gli audit delle operazioni, metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.
2. Il presente regolamento delegato stabilisce le metodologie di campionamento statistiche e non statistiche pronte all’uso che le autorità di audit devono utilizzare per l’audit delle operazioni del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI).
3. Il presente regolamento delegato non si applica:
a)
alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+;
b)
alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI;
c)
ai programmi Interreg soggetti a campioni comuni a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1059.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:67:oj#art-1