Art. 86 · Rappresentanza

Art. 86

Rappresentanza

In vigore dal 19 ott 2022
Rappresentanza 1.   Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) operano senza scopo di lucro; b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento. 2.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all', paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
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