Art. 86
Rappresentanza
In vigore dal 19 ott 2022
Rappresentanza
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a)
operano senza scopo di lucro;
b)
sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
c)
i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.
2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all', paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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