Art. 80
Pubblicazione delle decisioni
In vigore dal 19 ott 2022
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e degli articoli da 73 a 76. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, di qualsiasi altra persona di cui all', paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
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