Art. 78 · Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

Art. 78

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

In vigore dal 19 ott 2022
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni 1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica; b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. 4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. 5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando: a) dura il termine consentito per il pagamento; b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.
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