Art. 7 · Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

Art. 7

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

In vigore dal 19 ott 2022
Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
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