Art. 66
Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
In vigore dal 19 ott 2022
Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
1. La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.
2. Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all', nonché al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione.
I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa.
L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell', paragrafo 4.
3. Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all', paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.
4. La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all', paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell', paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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