Art. 65
Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
In vigore dal 19 ott 2022
Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
1. Ai fini dell'indagine sul rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione può esercitare i poteri di indagine di cui alla presente sezione anche prima di avviare un procedimento a norma dell', paragrafo 2. Essa può esercitare tali poteri di propria iniziativa o a seguito di una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Qualora un coordinatore dei servizi digitali abbia motivo di sospettare che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia violato le disposizioni del capo III, sezione 5, o abbia violato sistematicamente una delle disposizioni del presente regolamento con gravi ripercussioni per i destinatari del servizio nel suo Stato membro, può presentare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all', una richiesta alla Commissione affinché quest'ultima valuti la questione.
3. La richiesta ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e specifica almeno:
a)
il punto di contatto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione come previsto all';
b)
una descrizione dei fatti rilevanti, delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta sospetta che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione;
c)
qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.
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