Art. 63 · Compiti del comitato

Art. 63

Compiti del comitato

In vigore dal 19 ott 2022
Compiti del comitato 1.   Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all', paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a: a) sostenere il coordinamento delle indagini congiunte; b) assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento; c) fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi; d) fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all' e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento; e) sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all', nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento. 2.   I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.
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