Art. 55 · Relazioni sulle attività

Art. 55

Relazioni sulle attività

In vigore dal 19 ott 2022
Relazioni sulle attività 1.   I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell' e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell', e le comunicano alla Commissione e al comitato. 2.   La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti: a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato; b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli . 3.   Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell' provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.
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