Art. 47
Codici di condotta per l'accessibilità
In vigore dal 19 ott 2022
Codici di condotta per l'accessibilità
1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione con il coinvolgimento dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, delle organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e delle organizzazioni della società civile o delle autorità competenti al fine di promuovere la piena ed effettiva parità di partecipazione, migliorando l'accesso ai servizi online che, attraverso la loro progettazione iniziale o il loro successivo adattamento, rispondono alle particolari esigenze delle persone con disabilità.
2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano l'obiettivo di garantire che tali servizi siano accessibili in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta rispondano almeno ai seguenti obiettivi:
a)
progettare e adattare i servizi per renderli accessibili alle persone con disabilità rendendoli percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;
b)
spiegare in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico in modo accessibile per le persone con disabilità;
c)
rendere disponibili le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento in modo che siano facilmente reperibili, facilmente comprensibili e accessibili per le persone con disabilità.
3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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