Art. 46 · Codici di condotta per la pubblicità online

Art. 46

Codici di condotta per la pubblicità online

In vigore dal 19 ott 2022
Codici di condotta per la pubblicità online 1.   La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione da parte dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, quali i fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online, altri soggetti coinvolti nella catena del valore della pubblicità programmatica, o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per gli attori nella catena del valore della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli . 2.   La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, che rispetta pienamente i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, nonché un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione mira ad assicurare che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno: a) la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai destinatari del servizio per quanto riguarda le prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d); b) la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai registri a norma dell'; c) informazioni significative sulla monetizzazione dei dati. 3.   La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025. 4.   La Commissione incoraggia tutti i soggetti della catena di valore della pubblicità online di cui al paragrafo 1 a sottoscrivere gli impegni enunciati nei codici di condotta e ad onorarli.
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