Art. 42 · Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

Art. 42

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

In vigore dal 19 ott 2022
Obblighi in materia di relazioni di trasparenza 1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all' al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all', paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi. 2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all' e all', paragrafo 1: a) le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione dei contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli , nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'; b) le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale; c) gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri. Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri. 3.   Oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro. 4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell', paragrafo 4: a) una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'; b) le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell', paragrafo 1; c) la relazione di revisione prevista dall', paragrafo 4; d) la relazione di attuazione della revisione prevista dall', paragrafo 6. e) se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi. 5.   Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.
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