Art. 25
Progettazione e organizzazione delle interfacce online
In vigore dal 19 ott 2022
Progettazione e organizzazione delle interfacce online
1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.
2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:
a)
attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario del servizio di prendere una decisione;
b)
chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;
c)
rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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