Art. 22 · Segnalatori attendibili

Art. 22

Segnalatori attendibili

In vigore dal 19 ott 2022
Segnalatori attendibili 1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all', venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo. 2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti: a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo. 3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all' durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base: a) all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni; b) al tipo di presunto contenuto illegale notificato; c) alle azioni adottate dal prestatore. Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza. I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali. 4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7. 5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima. 6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all', comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all', paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi. 7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile. 8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.
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