Art. 9 · Boe di raccolta dati

Art. 9

Boe di raccolta dati

In vigore dal 19 ott 2022
Boe di raccolta dati 1.   È vietato pescare entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati o interagire con essa. È altresì vietato accerchiare una boa di raccolta dati con attrezzi da pesca, legare o fissare la nave, gli attrezzi da pesca o qualsiasi parte o componente della nave a una boa di raccolta dati o al suo ormeggio e tagliare la fune di ancoraggio della boa. 2.   Se un peschereccio dell’Unione si impiglia in una boa di raccolta dati, l’attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor danno possibile alla boa. 3.   Il comandante di un peschereccio dell’Unione comunica allo Stato membro di bandiera tutti i casi in cui la nave è rimasta impigliata in una boa indicando la data, l’ubicazione e la natura dell’evento, nonché ogni informazione identificativa contenuta nella boa di raccolta dati. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente la comunicazione alla Commissione. 4.   In deroga al paragrafo 1, per i programmi di ricerca scientifica notificati alla Commissione e da questa autorizzati è possibile utilizzare pescherecci dell’Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che essi non interagiscano con tali boe di raccolta dati nel modo menzionato al paragrafo 1.
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