Art. 41
Procedura di modifica
In vigore dal 19 ott 2022
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda gli ambiti seguenti:
a)
le informazioni sulla nave da trasmettere alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1;
b)
i requisiti VMS di cui all’;
c)
la percentuale della copertura di osservazione nell’ambito del POR di cui all’, paragrafo 4;
d)
i diritti e gli obblighi degli osservatori del POR di cui all’, paragrafi 9 e 10;
e)
i diritti e gli obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi di cui all’;
f)
i termini relativi all’obbligo di comunicazione di cui all’, paragrafo 1;
g)
gli allegati da I a VI.
2. I poteri delegati di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione nel diritto dell’Unione delle modifiche o delle sostituzioni delle CMM che sono vincolanti per l’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2056:oj#art-41