Art. 41 · Procedura di modifica

Art. 41

Procedura di modifica

In vigore dal 19 ott 2022
Procedura di modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda gli ambiti seguenti: a) le informazioni sulla nave da trasmettere alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1; b) i requisiti VMS di cui all’; c) la percentuale della copertura di osservazione nell’ambito del POR di cui all’, paragrafo 4; d) i diritti e gli obblighi degli osservatori del POR di cui all’, paragrafi 9 e 10; e) i diritti e gli obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi di cui all’; f) i termini relativi all’obbligo di comunicazione di cui all’, paragrafo 1; g) gli allegati da I a VI. 2.   I poteri delegati di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione nel diritto dell’Unione delle modifiche o delle sostituzioni delle CMM che sono vincolanti per l’Unione.
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