Art. 40 · Riservatezza e protezione dei dati

Art. 40

Riservatezza e protezione dei dati

In vigore dal 19 ott 2022
Riservatezza e protezione dei dati 1.   Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri e la Commissione, o l’organismo da essa designato a norma del presente regolamento, garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e messaggi elettronici trasmessi al segretariato della WCPFC e pervenuti dal medesimo. 2.   Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati a norma del presente regolamento sono trattati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 3.   I dati personali trattati a norma del presente regolamento sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, salvo se necessari per dar seguito a un’infrazione o a un’ispezione, o ai fini di un procedimento giudiziario o amministrativo. In tali casi possono essere conservati per 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
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