Art. 4
Autorizzazioni
In vigore dal 19 ott 2022
Autorizzazioni
1. Gli Stati membri gestiscono il numero di autorizzazioni di pesca e il livello di pesca conformemente alle possibilità di pesca.
2. Ciascuna autorizzazione stabilisce, per il peschereccio dell’Unione cui è rilasciata:
a)
le zone, le specie e i periodi di tempo specifici per i quali l’autorizzazione è valida;
b)
le attività che il peschereccio dell’Unione è autorizzato a svolgere;
c)
il divieto per il peschereccio dell’Unione di pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare in zone soggette alla giurisdizione di un altro Stato, a meno che sia in possesso della licenza, del permesso o dell’autorizzazione richiesti da tale altro Stato;
d)
l’obbligo per il peschereccio dell’Unione di tenere a bordo l’autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo o una copia certificata della stessa, e la licenza, il permesso o l’autorizzazione, o copia certificata degli stessi, rilasciati da uno Stato costiero, nonché un certificato di immatricolazione valido del peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2056:oj#art-4