Art. 39 · Segnalazione della WCPFC relativa a una presunta inosservanza

Art. 39

Segnalazione della WCPFC relativa a una presunta inosservanza

In vigore dal 19 ott 2022
Segnalazione della WCPFC relativa a una presunta inosservanza 1.   La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dalla WCPFC relative a una presunta inosservanza della convenzione o della CMM da parte di uno Stato membro o delle navi battenti la sua bandiera. 2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, o a un organo da essa designato, le risultanze delle indagini effettuate in relazione alla presunta inosservanza nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità entro un mese dal ricevimento delle informazioni della Commissione di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione inoltra le risultanze di cui al paragrafo 2 al segretariato della WCPFC almeno 60 giorni prima della riunione del comitato tecnico e di conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2056:oj#art-39