Art. 38 · Comunicazione

Art. 38

Comunicazione

In vigore dal 19 ott 2022
Comunicazione 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 20 aprile di ogni anno i dati scientifici conformemente agli obblighi di comunicazione applicabili della WCPFC in relazione ai dati scientifici ed entro il 15 giugno di ogni anno una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento che rispetti gli obblighi di comunicazione della WCPFC a titolo delle CMM, riguardante anche i controlli da essi imposti alle loro flotte e le misure di monitoraggio, controllo e conformità che hanno stabilito per garantire il rispetto di tali controlli. 2.   Le catture e lo sforzo di pesca delle navi dell’Unione sono comunicati secondo le CMM applicabili per i gruppi di specie seguenti: tonno bianco, tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora, pesce spada, altri istioforidi e squali. Per ciascuna di queste specie sono fornite anche le stime dei rigetti e dei rilasci. Le stime delle catture sono comunicate anche per altre specie secondo quanto stabilito dalla Commissione. 3.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene in particolare: a) i livelli di cattura dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno effettuato catture accessorie di marlin striato (Kajikia audax) nonché il numero e i livelli di cattura delle navi che praticano la pesca del marlin striato nella zona della convenzione a sud di 15° S; b) i livelli di cattura annuali di ciascun peschereccio battente la loro bandiera che ha catturato alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nonché il numero di navi che praticano attivamente la pesca dell’alalunga del Pacifico meridionale nella zona della convenzione a sud di 20° S; c) i progressi compiuti nell’applicazione del presente regolamento in relazione alla conservazione delle tartarughe marine, comprese le informazioni raccolte sulle interazioni con le tartarughe marine nelle attività di pesca gestite nell’ambito della convenzione; d) la stima del numero di rilasci di squali seta e squali alalunga, compreso lo stato dei rigetti al momento del rilascio (vivi o morti), attraverso i dati raccolti dai programmi di osservazione e in altri modi; e) il numero delle dichiarazioni di trasbordo della WCPFC ricevute a norma dell’, paragrafi 3 e 4, che hanno trasmesso alla Commissione; f) i casi in cui le reti a circuizione di navi battenti la loro bandiera hanno accerchiato squali balena, compresi i dettagli richiesti a norma dell’, paragrafo 2, lettera b); g) i casi in cui sono stati accerchiati cetacei dai ciancioli delle navi battenti la loro bandiera, conformemente all’, paragrafo 2; h) tutte le operazioni di trasbordo di cui all’, conformemente agli orientamenti di cui all’allegato II della CMM 2009-06; i) una dichiarazione annuale delle misure di conformità ai sensi dell’, paragrafo 8, della convenzione riguardante le azioni intraprese in risposta a presunte infrazioni del presente regolamento, compresi l’imbarco e le ispezioni dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno portato all’osservazione di presunte infrazioni ed eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate. 4.   Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, nel quadro della loro relazione annuale di cui al paragrafo 1, il numero totale di pescherecci che hanno pescato pesce spada e le catture totali di pesce spada (Xiphias gladius) per: a) le navi battenti la loro bandiera a sud di 20° S diverse dalle navi che operano nell’ambito del nolo, della locazione o di altro meccanismo analogo nel quadro dell’attività di pesca nazionale di un’altra parte contraente; b) le navi che operano nell’ambito del nolo, della locazione o di altro meccanismo analogo nel quadro della loro attività di pesca nazionale a sud di 20° S; e c) tutte le altre navi operanti nelle proprie acque a sud di 20° S. 5.   Gli Stati membri segnalano quanto prima alla Commissione, o a un organo da essa designato, anche gli avvistamenti di pescherecci apparentemente privi di nazionalità che potrebbero svolgere attività di pesca nelle acque d’altura della zona della convenzione per le specie contemplate dalla convenzione.
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