Art. 34 · Esecuzione delle norme

Art. 34

Esecuzione delle norme

In vigore dal 19 ott 2022
Esecuzione delle norme 1.   Le autorità dello Stato membro di bandiera considerano l’interferenza dei pescherecci battenti la loro bandiera, comandanti o equipaggi di tali navi, con un ispettore autorizzato o una nave di ispezione autorizzata alla stregua di qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell’ambito della sua competenza esclusiva. 2.   Nello svolgimento delle attività volte ad attuare le procedure di cui al presente regolamento gli ispettori autorizzati dell’Unione effettuano una sorveglianza finalizzata a identificare i pescherecci di parti non contraenti, o quelli apparentemente privi di nazionalità, che esercitano attività di pesca in acque d’altura nella zona della convenzione. Le navi così identificate sono segnalate immediatamente allo Stato membro di bandiera, alla Commissione, o a un organismo da essa designato, e al segretariato della WCPFC. 3.   Gli Stati membri segnalano i pescherecci delle parti non contraenti di cui al paragrafo 2 alla Commissione, o a un organismo da essa designato, e allo Stato di bandiera del peschereccio in questione.
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