Art. 29.tit_1 · Diritti e obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi

Art. 29.tit_1

Diritti e obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi

In vigore dal 19 ott 2022
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2056:oj#art-29.tit_1