Art. 28 · POR

Art. 28

POR

In vigore dal 19 ott 2022
POR 1.   L’obiettivo del POR è raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e monitorare l’attuazione delle CMM. 2.   Il POR si applica ai pescherecci che pescano: a) esclusivamente nelle acque d’altura; b) nelle acque d’altura e nelle acque soggette alla giurisdizione di uno o più Stati costieri; e c) nelle acque soggette alla giurisdizione di due o più Stati costieri. 3.   Gli Stati membri sono responsabili del rispetto del livello di copertura di osservazione fissato dalla WCPFC. 4.   Attraverso gli osservatori del POR gli Stati membri conseguono annualmente una copertura di osservazione del 100 % per la pesca con ciancioli nella zona delimitata da 20° N e 20° S e annualmente una copertura almeno del 5 % per le altre attività di pesca. 5.   Tra gli obblighi degli osservatori che operano nell’ambito del POR figurano la raccolta di dati sulle catture e altri dati scientifici, il monitoraggio dell’attuazione delle CMM e la raccolta di informazioni supplementari relative alla pesca eventualmente stabilita dalla WCPFC. 6.   Gli osservatori del POR rimangono vigili e raccolgono informazioni su pratiche in grado di arrecare danno all’ambiente, conformemente alla CMM applicabile. 7.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione accettano la presenza a bordo di un osservatore del POR. 8.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni raccolte dagli osservatori al fine di indagare su possibili casi di inosservanza e cooperano nello scambio di tali informazioni anche chiedendo proattivamente copie delle relazioni di osservazione e rispondendo e agevolando l’adempimento di tali richieste conformemente alle norme adottate dalla WCPFC. 9.   I diritti degli osservatori includono: a) il pieno accesso e l’utilizzo di tutti gli impianti e attrezzature della nave che l’osservatore ritenga necessari per l’espletamento delle proprie funzioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare o immagazzinare il pesce; b) il pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione dei registri, e ragionevoli possibilità di accesso agli strumenti di navigazione, alle carte e agli apparecchi radio, nonché ad altre informazioni riguardanti l’attività di pesca; c) su richiesta, l’accesso e l’utilizzo delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell’equipaggio per l’inserimento, la trasmissione e la ricezione di dati o informazioni di lavoro; d) l’accesso a qualsiasi attrezzatura supplementare presente a bordo, per facilitare il lavoro dell’osservatore durante la permanenza a bordo della nave, quali binocoli ad alta potenza, mezzi di comunicazione elettronici ecc.; e) l’accesso al ponte di lavoro durante il recupero delle reti o delle lenze e agli esemplari (vivi o morti) al fine di raccogliere e prelevare campioni; f) un preavviso di almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’operazione di salpamento o cala delle reti, a meno che l’osservatore non chieda espressamente di non essere informato; g) l’accesso a vitto, alloggio, strutture sanitarie e servizi igienici di livello adeguato, equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo della nave; h) la disponibilità, sul ponte o in un’altra zona designata, di uno spazio sufficiente per l’espletamento delle mansioni amministrative, nonché in coperta per lo svolgimento delle mansioni di osservazione; i) la libertà di svolgere le proprie mansioni senza essere aggrediti, ostacolati, osteggiati, ritardati, intimiditi o intralciati nell’esercizio dei loro compiti. 10.   Gli osservatori hanno gli obblighi seguenti: a) essere in grado di svolgere le mansioni previste dal presente regolamento e dalle CMM applicabili; b) accettare e rispettare le norme e le procedure di riservatezza concordate per quanto riguarda le operazioni di pesca delle navi e degli armatori; c) dimostrare indipendenza e imparzialità in ogni momento durante il servizio nell’ambito del POR; d) rispettare i protocolli del POR per gli osservatori del POR a bordo di una nave; e) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente e della parte non contraente, quali definite dalla convenzione, che esercitano la giurisdizione sulla nave; f) rispettare la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto l’equipaggio; g) espletare le proprie mansioni secondo modalità che non interferiscono indebitamente con le attività lecite della nave, tenendo in dovuta considerazione le esigenze operative della medesima e comunicando regolarmente con il comandante della nave a tal fine; h) essere a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo della nave, compresa l’ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso; i) comunicare regolarmente con il comandante della nave in merito alle questioni e alle mansioni di competenza dell’osservatore; j) rispettare le tradizioni etniche dell’equipaggio e i costumi dello Stato di bandiera della nave; k) rispettare il codice di condotta applicabile agli osservatori; l) redigere prontamente le relazioni e trasmetterle alla Commissione conformemente alle procedure adottate dalla WCPFC; m) non interferire indebitamente con le operazioni lecite della nave e, nell’esercizio delle proprie funzioni, tenere nella dovuta considerazione le esigenze operative della medesima e per quanto possibile ridurre al minimo le perturbazioni delle attività delle navi che pescano nella zona della convenzione.
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