Art. 26 · Sistema di controllo delle navi (VMS)

Art. 26

Sistema di controllo delle navi (VMS)

In vigore dal 19 ott 2022
Sistema di controllo delle navi (VMS) I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione utilizzano due sistemi di controllo: a) un VMS istituito conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e qualsiasi atto adottato a norma dello stesso; e b) il VMS che riceve dati direttamente dai pescherecci dell’Unione che operano nelle acque d’altura della zona della convenzione e che è gestito dalla WCPFC o che trasmette all’Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud, e ai fini del quale gli Stati membri: i) provvedono affinché i loro pescherecci nelle acque d’altura della zona della convenzione soddisfino i requisiti VMS stabiliti dalla WCPFC e siano dotati di ALC che comunicano tali dati secondo quanto stabilito dalla WCPFC; ii) provvedono affinché le apparecchiature VMS a bordo dei loro pescherecci soddisfino le norme, le specifiche e le procedure per il controllo del peschereccio nella zona della convenzione come disposto all’allegato III; iii) cooperano per garantire la compatibilità tra VMS nazionale e delle acque d’altura; iv) provvedono affinché l’ALC installato a bordo dei loro pescherecci sia conforme alle norme minime di cui all’allegato III; v) provvedono affinché l’intervallo predefinito di segnalazione della posizione sia di quattro ore durante la permanenza nella zona della convenzione (sei segnalazioni di posizione al giorno); vi) provvedono affinché i pescherecci che escono dalla zona della convenzione segnalino la loro posizione una volta al giorno.
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