Art. 24
Rifornimento
In vigore dal 19 ott 2022
Rifornimento
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera riforniscano o siano riforniti o ricevano servizi di altro tipo unicamente da:
a)
pescherecci battenti bandiera di parti contraenti;
b)
pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti se tali pescherecci sono iscritti nel registro; o
c)
pescherecci gestiti da parti non contraenti nell’ambito di contratti di nolo o locazione o accordi analoghi e conformi alle CMM.
Storico versioni
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