Art. 24 · Rifornimento

Art. 24

Rifornimento

In vigore dal 19 ott 2022
Rifornimento Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera riforniscano o siano riforniti o ricevano servizi di altro tipo unicamente da: a) pescherecci battenti bandiera di parti contraenti; b) pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti se tali pescherecci sono iscritti nel registro; o c) pescherecci gestiti da parti non contraenti nell’ambito di contratti di nolo o locazione o accordi analoghi e conformi alle CMM.
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