Art. 22 · Registro

Art. 22

Registro

In vigore dal 19 ott 2022
Registro 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell’Unione siano iscritti nel registro conformemente al presente regolamento. 2.   I pescherecci dell’Unione non iscritti nel registro sono considerati non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione fattuale che indichi l’esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che una nave non iscritta nel registro effettui o abbia effettuato attività di pesca o di trasbordo di stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione.
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