Art. 21 · Inquinamento marino

Art. 21

Inquinamento marino

In vigore dal 19 ott 2022
Inquinamento marino Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di gettare in mare materia plastica, olio, prodotti combustibili o residui oleosi, rifiuti, rifiuti alimentari, rifiuti domestici, ceneri prodotte dagli inceneritori e acque reflue. Tale divieto non si applica agli attrezzi da pesca o ai dispositivi che sostengono la pesca, quali i FAD, rilasciati in acqua a fini di pesca.
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