Art. 18 · Cetacei

Art. 18

Cetacei

In vigore dal 19 ott 2022
Cetacei 1.   È vietato calare una rete a circuizione su un banco di tonnidi associato a un cetaceo (infraordine Cetacea), se quest’ultimo è avvistato prima dell’inizio della cala. 2.   Nel caso in cui un cetaceo sia accerchiato da una rete a circuizione in modo non intenzionale, il peschereccio dell’Unione provvede affinché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza. Tra queste figurano l’interruzione del sollevamento della rete e la sospensione delle operazioni di pesca fino a quando l’animale sia stato rilasciato e non rischi più di essere nuovamente catturato. 3.   Le catture accidentali di cetacei sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
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