Art. 17
Squali seta
In vigore dal 19 ott 2022
Squali seta
1. È vietato detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio o sbarcare squali seta (Carcharhinus falciformis) interi o in parti.
2. Gli squali seta catturati sono rilasciati il più presto possibile dopo essere stati tirati sottobordo dal peschereccio dell’Unione prima del rilascio, onde facilitare l’identificazione della specie, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.
3. Le catture accidentali di squali seta sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
4. Attraverso i dati raccolti dai programmi di osservazione e con altri mezzi, ad esempio i giornali di pesca o il monitoraggio elettronico, gli Stati membri effettuano una stima del numero di rilasci di squali seta catturati, compreso lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti), e comunicano tali informazioni alla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, lettera d).
5. Gli osservatori del POR sono autorizzati a raccogliere campioni biologici dagli squali seta catturati e issati morti, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della WCPFC.
Storico versioni
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