Art. 16 · Squali balena

Art. 16

Squali balena

In vigore dal 19 ott 2022
Squali balena 1.   È vietato calare una rete a circuizione su un banco di tonnidi associato a uno squalo balena (Rhincodon typus), se quest’ultimo è avvistato prima dell’inizio della cala. 2.   Nel caso in cui uno squalo balena sia accerchiato dalla rete a circuizione in modo non intenzionale, il comandante del peschereccio dell’Unione: a) provvede affinché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza; e b) segnala l’accaduto all’autorità competente dello Stato membro di bandiera, comunicando informazioni riguardanti il numero di esemplari, il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificato l’accerchiamento, il luogo ove è avvenuto, le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza e una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio (segnalando anche se l’animale è stato rilasciato vivo, ma è successivamente morto). 3.   Le catture accidentali di squali balena sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
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